19 aprile 2024

PATERNÒ IPOTESI SCIOGLIMENTO PER MAFIA


Le caratteristiche dello scioglimento per infiltrazioni mafiose: il rapporto con le indagini penali
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non presuppone la commissione di reati da parte degli amministratori né l’esistenza di prove inconfutabili sui collegamenti tra l’amministrazione e le organizzazioni criminali, anche se le risultanze delle indagini penali ovvero l’adozione di misure individuali di prevenzione possono certamente costituire la base per la proposta di scioglimento, in cui si ritiene sussistente il rischio di permeabilità delle organizzazioni criminali nel Comune sulla base delle ricostruzioni della pubblica accusa nelle indagini fino a quel punto condotte, quali motivazioni sufficienti per procedere allo scioglimento.
In base alla legge è sufficiente che ci siano “elementi concreti, univoci e rilevanti” volti a far ritenere un collegamento tra l’Amministrazione e i gruppi criminali; per concretezza si intende che gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono essere assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per univocità, si intende la loro chiara direzione agli scopi; la rilevanza, infine, si caratterizza per l’idoneità degli elementi all’effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’ente locale.
Il Testo Unico degli enti locali prevede l’incandidabilità per gli amministratori che, con il loro comportamento, abbiano contribuito allo scioglimento dell’organo consiliare a causa di infiltrazioni criminali all’interno dell’istituzione locale.